Modificato l’art. 2215-bis del Codice Civile

Art. 2215 CC

La Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 70 del 13 maggio 2011 – Prime disposizioni urgenti per l’economia) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico delle importanti novità sia in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 2215-bis c.c.) sia in materia di privacy.

MODIFICHE ALL’ART. 2215-bis C.C.
Riguardo alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, la citata Legge di conversione, introduce l’auspicata modifica dell’art. 2215-bis del codice civile. L’art. 6, comma 2, lett. f-quater del DL 70/2011 convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160) prevede, infatti, che all’articolo 2215-bis del codice civile siano apportate le seguenti modifiche:

  1. I commi terzo e quarto sono sostituiti da quanto segue:
    “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma”;

  2. Inoltre viene aggiunto il seguente comma:
    “Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”.

Viene finalmente attuato un allineamento temporale tra la sottoscrizione e la marcatura da parte dell’imprenditore, richiesta dall’art. 2215-bis c.c., per l’assolvimento degli obblighi di numerazione e vidimazione all’apposizione annuale di firma e marca da parte del Responsabile della Conservazione.

 

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