Filiera alimentare: data certa per la ricezione della fattura e nuovi termini di pagamento

L’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza  ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose.

Il comma 3 stabilisce che, per determinare gli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo nel pagamento, “la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale“.

I nuovi termini di pagamento sono 30 giorni (per le merci deperibili) e 60 giorni (per le merci non deperibili) superati i quali scattano automaticamente gli interessi di mora e le eventuali sanzioni.

La piattaforma software HyperDok consente di gestire con facilità la PEC in entrata e in uscita, oltre che fornire apposite funzionalità per la conservazione sostitutiva a norma di legge dei messaggi e delle relative ricevute.

La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dal 24/10/2012. I contratti in essere al 24/10/2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti entro il 31/12/2012. I contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al  24/10/2012, vanno adeguati per la campagna agricola successiva.

<maggiori informazioni>

<La Posta Elettronica Certificata>

<La conservazione sostitutiva>

<HyperDok>