Fatturazione Elettronica: Le semplificazioni del decreto legge 23 ottobre 2018.

FATTURAZIONE ELETTRONICA SEMPLIFICAZIONI:
A seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU 247del 23 ottobre 2018) entra in vigore il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, che prevede “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.
Fortemente atteso, il Decreto porta con sé alcune importanti semplificazioni in materia di Fatturazione elettronica, contenute all’interno del capo II, dedicato alle “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario”.
Sono state introdotte le seguenti novità:
Esenzione totale o parziale dalle sanzioni (art. 10)
Per i primi 6 mesi del 2019 non saranno comminate sanzioni per coloro che, seppur in ritardo rispetto ai termini prescritti, effettueranno comunque l’invio della fattura elettronica tramite SdI entro il termine per le liquidazioni periodiche I.V.A. (normalmente individuato nel giorno 15 del mese successivo a quello al quale le fatture si riferiscono).
Saranno comminate sanzioni in misura ridotta (riduzione dell’80%) per i primi 6 mesi del 2019 a coloro che, seppur in ritardo, effettueranno comunque l’invio della fattura elettronica tramite SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’I.V.A. del periodo successivo.
Semplificazioni previste per luglio 2019 (art. 11)
A far data dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica dovrà contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, qualora tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Sempre a far data dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dal dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, e non più al momento dell’effettuazione dell’operazione come previsto attualmente.
Registrazione delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo (art. 12)
A seguito dell’entrata in vigore del DL 119/2018 tutte le fatture emesse potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazionie non più entro 15 giorni dalla loro emissione. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura, che va emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, potrà anch’essa essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Solo annotazione per fatture acquisti/importazioni beni e servizi (art. 13)
Il decreto ha abolito l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture relative all’acquisto e all’importazione di beni e servizi (c.d. protocollo delle fatture passive) previsto dall’art. 25 del DPR. 633/72, mantenendo solo l’obbligo di annotazione in apposito registro.
Estensione del termine per detrazioni I.V.A. fino al giorno 15 (art. 14)
In conseguenza delle novità di cui all’art. 12 del DL 119/2018, l’art. 14 dello stesso decreto prevede che il conteggio mensile da effettuare tra I.V.A. dovuta su beni o servizi venduti e quella da detrarre per i beni o servizi acquistati potrà esser fatto detraendo non solo l’imposta relativa ai documenti ricevuti e annotati nel mese precedente ma anche quella relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
 
Fonte News: Anorc
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