Rinvio nuovo tracciato per la Fatturazione Elettronica

Fatture e corrispettivi

Specifiche nuovo tracciato per la fatturazione elettronica: Rinvio al 1 Ottobre 2020

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30
aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del
30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e n.
99922 del 28 febbraio 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

Dispone

1. Le specifiche tecniche, (versione 1.6) di cui all’allegato A approvate con il
provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto
e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la
continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la
trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture
elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le
specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30
aprile 2018.

MOTIVAZIONI

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica
COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di
categoria, con il presente provvedimento sono modificati i termini di utilizzo della
nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020.
In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di
Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il
nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore
(versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal
1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche
e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente
provvedimento. Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle
associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono
state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in
vigore di taluni controlli.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
‒ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
‒ Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
‒ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
‒ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
‒ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
‒ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di
fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,
che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati
delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per
l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018,
recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 164664 del 30 maggio
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30
ottobre 2019;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio
2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30
ottobre 2019 e del 17 dicembre 2019.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Fonte: Agenzia Delle Entrate