Sanzioni Fattura Elettronica

Fattura Elettronica

Alla luce degli emendamenti approvati alla Manovra 2019 (DdL n. 886 di conversione in legge del DL n. 119 del 23 ottobre 2018), ecco le sanzioni per la Fattura Elettronica:

Articolo 10

Tale disposizione prevede che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non saranno applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).
Le sanzioni sono invece contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Le attenuazioni previste dalla norma saranno applicate anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi, senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015

In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diversa da quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero attraverso la predisposizione della fattura secondo il formato accettato dal Sistema di Interscambio, la fattura si ha per non emessa, con le conseguenti sanzioni.
Il secondo periodo del medesimo comma 6, prevede inoltre che anche il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa sempre che non regolarizzi l’operazione.

Fattura Elettronica senza sanzioni

Evidenziamo poi che è stato votato in Assemblea un emendamento che sposta il termine del periodo senza sanzioni al terzo trimestre, cioè al 30 settembre 2019.
L’emendamento 10.20 aggiunge dopo il comma 1, il comma 1-bis che sostituisce il primo periodo dell’articolo 1, comma 6-bis, del Decreto legislativo n. 127/2015, disponendo che, per il servizio di conservazione delle fatture elettroniche reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, SOGEI spa non può avvalersi di soggetti terzi.
Fonte: Agenda Digitale

 

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