La comunicazione della PEC al Registro delle Imprese è stata prorogata al 30 giugno 2012

L’articolo 37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (entrato in vigore il 10 febbraio 2012) prevede che:

Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.”

Le domande di iscrizione al Registro delle Imprese presentate a partire dal 29 novembre 2008 devono obbligatoriamente riportare  l’indirizzo di posta elettronica certificata della società. Le imprese già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008 devono comunicare entro il 30 giugno 2012 l’indirizzo di posta elettronica certificata.

La PEC è già utilizzata da molte aziende come strumento alternativo all’utilizzo della e-mail tradizionale, del fax e della raccomandata per l’invio di documenti quali fatture, note di credito, contratti, offerte, etc.

La PEC è un canale digitale economico, veloce e semplice per l’invio di tutto ciò che prevede una prova certa e legalmente riconosciuta di ricezione da parte del destinatario.

 

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