Fatturazione Elettronica tra privati: i vantaggi per le aziende

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI: LE NORME

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento direttoriale n.182070/2016, che definisce le regole tecniche, i termini e le modalità opzionali per l’attuazione della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute, confermando le semplificazioni e gli incentivi per i soggetti che, in via facoltativa, decideranno di operare secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n° 127.
Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI: COME ATTIVARLA

Il provvedimento stabilisce che l’opzione di trasmissione delle fatture può essere esercitata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
Il contribuente, una volta esercitata l’opzione, deve inviare trimestralmente, come indicato dal decreto legge 193/2016, all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni
In caso dell’invio trimestrale dei dati delle fatture, la comunicazione deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre compresi i dati dell’ultimo trimestre da trasmettere entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Sarà in questo caso maggio 2017 la prima scadenza relativa alla trasmissione telematica delle fatture di vendita e di acquisto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI: I VANTAGGI PER LE AZIENDE

I contribuenti che adotteranno la trasmissione telematica delle fatture saranno favoriti attraverso vantaggi fiscali, indicati dal decreto legislativo Dlgs n. 127/2015 :

  • Esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo spesometro;
  • Esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni operazioni blacklist;
  • Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
  • Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
  • Esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;
  • Diritto a ricevere rimborsi entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
  • Verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti di 1 anno;
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  • Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro.

L’auspicio è che i dati da trasmettere all’Agenzia siano coincidenti con le registrazioni nei registri Iva affinché i contribuenti obbligati possano trasmettere il file delle registrazioni.  L’Agenzia metterà a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. L’utente potrà consultare le informazioni che sono state inviate da terzi e che lo riguardano (tipicamente fatture in cui risulta cedente o cessionario, i cui dati sono stati inviati, rispettivamente, da propri clienti o fornitori) e, se ha esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 127/15, le informazioni che egli stesso ha inviato.
 
<Modalità di trasmissione dati fattura>
<Specifiche tecniche dati fattura>
<Maggiori informazioni>