Tenuta informatica dei registri contabili e relative comunicazioni

La conservazione digitale a norma di legge del libro giornale, come anche quella del libro inventari e dei libri sociali, impone il versamento dell’imposta di bollo così come previsto in caso di gestione cartacea ma con un criterio di calcolo differente basato sul numero di registrazioni e non sul numero di pagine. Per le organizzazioni che hanno optato per la conservazione digitale di registri contabili e libri sociali l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse e va versata con modello F23, codice tributo 458T.

La Legge 24 giugno 2013 n. 71, entrata in vigore il 26 giungo 2013, ha aumentato l’imposta fissa di bollo prevedendo che l’imposta prevista nella misura di 14,62 Euro passi a 16 Euro.

L’imposta di bollo sui documenti informatici è regolamentata dal DMEF 23 gennaio 2004, dalla Risoluzione n. 161/E dell’AdE e dalla Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012 dell’AdEe prevede una comunicazione preventiva, che va versata anteriormente alla prima registrazione, ed una comunicazione consuntiva a saldo.

Ai fini del versamento dell’imposta di bollo bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione dalla quale devono risultare il numero delle registrazioni che in via presuntiva si ritiene verranno effettuate nel corso dell’anno, nonché gli estremi di versamento dell’imposta di bollo. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, bisogna presentare una comunicazione consuntiva, dalla quale risulta il numero delle registrazioni eseguite nell’anno precedente e gli estremi di versamento dell’imposta di bollo o la richiesta di rimborso o di compensazione.

Il 31 gennaio 2014 scade il termine per inviare all’Agenzia dell Entrate la comunicazione consuntiva riguardante la tenuta informatica del libro giornale e libro inventari, con relativo assolvimento virtuale dell’acconto dell’imposta di bollo per l’esercizio 2014.

AZIENDE CHE GIA’ OPTANO PER LA TENUTA INFORMATICA DEI REGISTRI

Scadenza comunicazione: 31/01/2014

Per le aziende che già hanno optato per tale modalità nell’anno 2013 e hanno già assolto a tale comunicazione negli anni precedenti sarà necessario effettuare una comunicazione consuntiva entro il mese di gennaio 2014 dove sia indicato l’effettivo numero di registrazioni e, come nella comunicazione preventiva, anche degli atti e dei documenti effettuate nel corso dell’anno e il calcolo dell’imposta dovuta stabilendo la differenza da versare o da chiedere a rimborso. Il versamento, tramite modello F23 codice tributo 458T, della differenza (se dovuta) avviene contestualmente all’acconto per l’anno in corso. L’eventuale credito corrisposto per l’anno precedente può essere compensato con l’acconto dovuto. Le comunicazioni devono essere spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta Posta Elettronica Certificata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

Precisiamo che per registrazione si intende il complesso di righe di dettaglio riferito all’accadimento contabile che ha dato luogo all’operazione. Per esempio, se l’acquisto di un bene dà luogo all’inserimento sul libro di decine di righe di dettaglio, l’insieme di esse costituisce una sola registrazione. Una registrazione di acquisto merci, se comporta più righe di dettaglio, rappresenterà una sola registrazione.

AZIENDE CHE NEL 2014 OPTANO PER LA PRIMA VOLTA PER LA TENUTA INFORMATICA DEI REGISTRI

Scadenza comunicazione: 31/12/2013

Le aziende che inizieranno la tenuta informatica dei libri a far data dal 1 gennaio 2014 devono redigere una comunicazione preventiva, entro il 31 dicembre 2013, nella quale indicare all’Agenzia delle Entrate la stima del numero di registrazioni nell’anno; la comunicazione deve essere inviata all’ufficio competente, tramite raccomandata A/R o posta Posta Elettronica Certificata. L’imposta deve essere pagata prima di effettuare la comunicazione, dal momento che nel documento devono essere indicati l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento.

La comunicazione deve contenere:

  • il numero di registrazioni che si presume saranno emessi nel corso dell’anno;
  •  l’imposta dovuta, per le società di capitali è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di € 16,00;
  • gli estremi dell’avvenuto pagamento;
  • l’attestazione del relativo pagamento dell’imposta dovuta, effettuato con il modello F23 e codice tributo 458T.

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti potete contattare i ns. consulenti ai numeri 0365690019 o 03651995011 oppure all’indirizzo e-mail marketing@edok.it.