Circolare Agenzia delle Entrate n 14/E – Chiarimenti

Circolare Agenzia delle Entrate 14/e

Da pochi giorni è stata emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 relativamente alla tematica della Fatturazione Elettronica.

Questa per mettere in luce le eccezioni, ribadire alcune questioni salienti e precisare prassi operative.

I punti principali trattati dalla suddetta circolare sono i seguenti:

  • Casi di divieto di fatturazione elettronica: viene confermato il divieto di emissione di fatturazione elettronica non solo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ma anche per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS.Nel caso di fattura contenente sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, l’unica fattura dovrà essere emessa in formato cartaceo, oppure in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
    Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

 

  • Data fattura: la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, è da considerarsi sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
    Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dall’art. 21, comma 4, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al SdI.

 

  • Sanzioni: la riduzione delle sanzioni al 20%, prevista per il primo semestre del 2019 nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo rispetto a quello regolarmente previsto, viene prorogata al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile.
    Tra le sanzioni che non sono oggetto di disapplicazione/riduzione figurano anche quelle relative all’omesso, incompleto o errato invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cosiddetto “esterometro”).

 

Link Agenzia delle Entrate Circolare 14/E

 

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