Nuovi termini per la conservazione dei documenti pertinenti al 2016

La modifica apportata dall’articolo 4 del Decreto Legge 193/2016 all’articolo 8, comma 1, DPR 322/1998, ha modificato i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, disponendo che:

– il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativo all’anno d’imposta 2016 scadrà il 28 febbraio 2017;

a regime, il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale scadrà il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di riferimento.

Al riguardo si tenga presente che dunque entro il 28/02/2017 (aggiornamento: prorogata al 3 marzo) va presentata la dichiarazione Iva annuale riferita al periodo d’imposta 2016, mentre la Dichiarazione IVA/2018 (periodo d’imposta 2017) andrà presentata entro il 30/04/2018.
Tali nuovi termini hanno dei riflessi anche sui termini entro cui stampare o conservare digitalmente i registri IVA e le fatture elettroniche. I predetti adempimenti, infatti devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri e le fatture si riferiscono.

L’anticipo al 28 febbraio 2017 del termine ultimo per inviare la dichiarazione IVA comporta, come conseguenza, anche l’anticipo del momento della stampa o della conservazione digitale dei registri IVA del 2016 e delle fatture elettroniche del 2016, al 28 MAGGIO 2017.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il termine ultimo per l’invio è il 30 settembre 2016, ne consegue che la conservazione o la stampa di: libro giornale, mastrini, libro inventari, registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino in generale, andrà effettuata entro il 30 DICEMBRE 2017.

Sollecitata informalmente, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza dei problemi causati dal nuovo disallineamento e lo studio di una possibile soluzione è già in cantiere.

Di seguito viene riportata una infografica che riepiloga la situazione:
(Fonte: ilsole24ore.com)
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