Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come comportarsi

versamento imposta di bollo

Nel sempre più fitto e contorto calendario fiscale, alle tantissime scadenze cui si dovrà far fronte nel mese di aprile, occorre aggiungere anche il versamento, relativo al I trimestre 2019, dell’imposta di bollo esposta sulle fatture elettroniche.

Occorre ricordare che, con la dematerializzazione delle fatture, l’assolvimento del bollo è
divenuto necessariamente “virtuale”, tant’è che non è prevista la richiesta di una preventiva autorizzazione.

I termini e le modalità di versamento ordinariamente previsti con riferimento all’imposta di
bollo assolta in modalità virtuale sono stati modificati con Decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 28 dicembre 2018, proprio con specifico riferimento all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Alla luce dei quanto previsto nel Decreto, il 23 aprile scadrà il termine per il primo versamento, riferito al primo trimestre 2019.

Versamento imposta di bollo sulla Fattura Elettronica: normativa e modalità operative

L’imposta di bollo, pari a due euro, deve essere assolta su tutte le fatture che espongano
operazioni, di importo superiore ad euro 77,47 , fuori campo IVA per mancanza del
presupposto oggettivo o soggettivo ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 633/72 o per
mancanza del presupposto territoriale, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti D.P.R. 633/72.

Scontano imposta di bollo anche le operazioni esenti IVA, ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/72
e le operazioni escluse ex articolo 15 D.P.R. 633/72, nonché una serie di operazioni non
imponibili: operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, servizi connessi agli
scambi internazionali e cessioni ad esportatori abituali.

Fatture esenti imposta di bollo

Non sono invece soggette ad imposta di bollo le fatture con IVA esposta ed i documenti che si
riferiscono ad operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Estranee alla problematica del bollo anche le fatture emesse a fronte di operazioni di esportazione di merce e le fatture relative a cessioni intracomunitarie.

Alla luce del fatto che la e-fattura è costituita da un file, risulta chiaramente impossibile
assolvere l’imposta mediante apposizione “fisica” della marca da bollo.
Di conseguenza, la circostanza che la fattura sia assoggettata a bollo deve essere segnalata nella
predisposizione del file fattura mediante compilazione dell’apposito campo previsto dal
tracciato telematico di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018.

Si noti che la compilazione del campo segnala esclusivamente il fatto che la fattura sconta il
bollo, indipendentemente dal fatto che poi l’emittente voglia rivalersi sul proprio cessionario /
committente della somma corrispondente al bollo stesso, o meno.
Nel caso di rivalsa, occorrerà inserire una nuova “riga” nella fattura, relativa all’anticipazione ex articolo 15 dell’imposta di bollo.

Imposta di bollo: Modalità e termini di versamento

Con l’invio dei dati al Sistema di Interscambio l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto, direttamente
dai files fattura, l’informazione relativa a quali siano le fatture assoggettate a bollo.

In un primo momento, si pensava che l’imposta di bollo avrebbe dovuto essere versata
secondo le scadenze già previste per l’assolvimento di “bollo virtuale”, che prevedevano il
versamento in unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di termine dell’esercizio.

Questo termine continua a sussistere per i casi diversi dalle e-fatture, mentre per questa
specifica fattispecie, con il decreto MEF del 28 dicembre 2018, sono stati stabiliti termini e modalità ad hoc.

Cadenza pagamento dell’imposta

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse deve, ai sensi del DM
summenzionato, avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese
successivo al trimestre di riferimento.
Di conseguenza, la sommatoria dei diversi “due euro” segnalati a titolo di imposta di bollo e
relativi a fatture emesse nel primo trimestre 2019, dovrebbe essere versata entro 20 aprile 2019.
Il termine coincide con il sabato ed a seguire sono parimenti festivi il 21 e 22 aprile
(Pasqua e lunedì dell’Angelo), di conseguenza l’imposta di bollo sulle e-fatture del primo
trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 23 aprile 2019.

L’importo dovuto sarà calcolato direttamente dall’Agenzia, sulla scorta delle informazioni
presenti nel Sistema di Interscambio, e messo a disposizione nell’area riservata del
contribuente del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di versamento

Quanto alle modalità di effettivo versamento, è previsto che il pagamento possa avvenire
direttamente on-line, tramite un servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia nella
stessa area riservata che presenterà gli importi da versare, con addebito in conto corrente
bancario o postale, oppure tramite modello F24.

Non resta che attendere la fine del trimestre per poter verificare le effettive modalità di fruizione
del servizio, fermo restando la considerazione, forse superflua, che anche in questo caso
risulta essere assolutamente indispensabile essere in possesso delle credenziali di accesso
Fisconline, Entratel o identità digitale SPID ai fini di accedere all’area riservata per la verifica delle somme dovute.